Nuova normativa ECM: arrivano le sanzioni

Il Decreto «Salva Italia» ha anticipato al 13 agosto la scadenza per l’introduzione delle sanzioni disciplinari da parte dei Ordini Professionali nei confronti degli iscritti che non abbiano acquisito i crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo.

Il decreto legge n. 130 al Titolo II art. 3 comma 5 recita:

«Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione»

Gli ordini, i Collegi e le Associazioni professionali le Federazioni rivestono un ruolo centrale nella funzione della certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento. Per tali finalità è operante il CO.GE.A.P.S. deputato a gestire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, e Associazioni professionali presenti sul territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti.

E’ confermato che per il triennio 2011-2013 il debito è di 150 crediti (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008- 2010) fino a 45 crediti.

La nuova normativa limita il numero dei crediti acquisibili tramite sponsorizzazione del partecipante, che non può superare un terzo del totale (50 crediti su 150).

Nel caso di convegni, congressi, simposi, conferenze con più di 200 partecipanti e senza valutazione di apprendimento ma con dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività della manifestazione, gruppi di miglioramento, attività di ricerca e docenza e tutoring, il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150). Nessuna limitazione è invece prevista per l’accesso ai corsi in modalità FAD (ad eccezione degli infermieri professionali, per i quali il limite è fissato alla soglia del 60%).

Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti o residenti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione nazionale per la formazione continua, il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti di cui obbligatori 15.

I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista, ultimata la frequenza, dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica dell’apprendimento ecc.) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all’ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (es. Ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio oppure per i liberi professionisti al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale).

Si segnala, inoltre che secondo la Cassazione (sentenza 21817 del 19.09.2011) non sussiste a carico delle ASL l’obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, ne è un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall’ASL di appartenenza la promozione e l’organizzazione di tali attività. Secondo la Corte di Cassazione a seguito della richiesta di danni da parte di un medico alla propria Asl rea di non aver organizzato corsi di formazione ed in tal modo di non avergli consentito avanzamenti di carriera, è il professionista sanitario che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi.